Le cinture di sicurezza sulle Land Rover Series (5/5)

 

 

 

Aspetti legislativi:

 

Premesso che le cinture di sicurezza è sempre meglio averle sulla macchina ed indossarle, in particolare su auto del genere che hanno un telaio rigido senza alcuna zona di deformazione progressiva e nessun altro sistema di protezioni degli occupanti, vediamo cosa dicono le attuali normative italiane, c’è una circolare della MCTC che chiarisce la questione ed è la n. B 53/2000/MOT (si trova su internet) che riporto di seguito:

 

CIRCOLARE N. B 53/2000/MOT

 

DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA M1

 

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

 

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l’obbligatorietà dell’applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

 

Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.

 

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 232 del codice della strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

 

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).

 

Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.

 

Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

 

Il Direttore dell’Unità di gestione

 

Dr. ing. Ciro Esposito

 

 

TABELLA 271.1

 

INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA

 

CATEGORIA INTERNAZIONALE M1

 

Veicoli                                                            posti                                        tipo di cintura

 

                                                                       anteriori           posteriori         anteriori           posteriori

 

Immatricolati dal 15/6/1976                             si (16)              si (16)              (15)                 (15)

 

Immatricolati prima del1/1/1978                      si ( 1)               si (16)              ( 2)                  (15)

 

Immatricolati dopo l’1/1/1978 (3)                    si                     si (16)              ( 3)                  (15)

 

Omologati dopo l’1/1/1985

(Dir. n. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10)          si                     si                     ( 4)                  ( 5)

 

Immatricolati dopo il 26/4/1990                       si                     si                     ( 6)                  ( 7)

 

Omologati dopo l’1/10/1993

(Dir. n. 90/628//CEE) (11)                              si                     si                     ( 8)                  ( 9)

 

Omologati dopo l’1/10/1997

(Dir. n. 69/36/CE) (12)                                   si                     si                     (8-14)              (13-14)

 

(1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri

 

(2) Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.

 

(3) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

(4) Posti laterali anteriori: cinture a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE).

 

(5) Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore.

 

(6) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.

 

(7) Almeno cinture di tipo addominali.

 

(8) Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m.

 

(9) Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l’accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m.

 

(10) Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/1/1985.

 

(11) Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/10/1993.

 

(12) Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall’1/10/1997.

 

(13) Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.

 

(14) Per i posti a sedere rivolti all’indietro: B, Br3, Br4m.

 

(15) In relazione al tipo di ancoraggio presente.

 

(16) Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 72, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.

 

 

Sintetizzando:

 

Della tabella 271.1 ci interessano solo le prime tre righe in quanto quelle successive riguardano veicoli omologati o immatricolati in epoche successive all’ uscita di produzione delle Land Rover 88 e 109; dal contenuto della tabella, delle note in calce e dal contenuto di tutta la circolare si evince quanto segue:

 

L’ installazione (ed ovviamente l’utilizzo) delle cinture di sicurezza è obbligatorio su tutti i veicoli immatricolati a partire dal 15 giugno 1976 che abbiano gli ancoraggi fin dall’origine (sulle SIII ci sono a partire da agosto 1972 pertanto vanno montate).

 

Sono esentati dall’ installazione i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1978 non dotati fin dall’ origine dei punti di ancoraggio ed i veicoli di interesse storico e d’ epoca iscritti negli appositi registri.

 

Dal 1 gennaio 1978 TUTTI i veicoli immatricolati in Italia DEVONO avere gli ancoraggi per le cinture di sicurezza, pertanto da quella data non ci sono più esenzioni.

 

Altro discorso riguarda la tipologia di cintura di sicurezza da montare, ed è specificato nella terza e quarta colonna della tabella:

 

Prima del 1 gennaio 1978 sono ammesse cinture a 2 punti di ancoraggio o cinture a 3 punti di ancoraggio con o senza arrotolatore.

 

Dal 1 gennaio 1978 le cinture anteriori devono essere del tipo con arrotolatore (ovviamente non quella del sedile centrale che può essere solo del tipo a 2 punti di ancoraggio).

 

Come specificato dalla nota (16) l’obbligo di installazione delle cinture non riguarda solo i veicoli di categoria M1 (autovetture), ma dev’essere applicato a tutte le categorie di veicoli (quindi anche gli autocarri, camper, ecc.).

 

Un’ ultima nota riguarda le panchette ed i sedili singoli montati nei cassoni delle 88 e delle 109 che non sono fronte marcia, anche se la Land Rover produceva gli appositi kit, l’installazione non è obbligatoria, non ho trovato normative su internet, ma mi è stato riferito da più fonti attendibili, una delle quali è stato un collaudatore della MCTC in sede di conversione di una 88 da autocarro ad autovettura. L’ obbligo su questo tipo di sedili è stato introdotto in epoca relativamente recente, ben oltre l’uscita di produzione delle Series, ed ovviamente non è retroattivo.

 

Tutte le cinture installate ovviamente devono essere di tipo omologato, utilizzando gli ancoraggi originali o i kit previsti dal costruttore, non sono ammesse installazioni “fai da te” costruendo staffe o attaccando le cinture a punti della carrozzeria che non siano quelli previsti dalla casa madre, con i necessari rinforzi. Tutte le installazioni fatte utilizzando kit originali o ricambi originali non richiedono omologazioni o collaudi in quanto potevano essere presenti fin dall’ origine sul veicolo.

 

 

 

 

 

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