Aspetti legislativi:
Premesso che
le cinture di sicurezza è sempre meglio averle sulla macchina ed indossarle, in
particolare su auto del genere che hanno un telaio rigido senza alcuna zona di
deformazione progressiva e nessun altro sistema di protezioni degli occupanti,
vediamo cosa dicono le attuali normative italiane, c’è una circolare della MCTC
che chiarisce la questione ed è la n. B 53/2000/MOT (si trova su internet) che
riporto di seguito:
CIRCOLARE
N. B 53/2000/MOT
DISPOSITIVI
DI RITENUTA DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA M1
Emanata
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti
terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto
terrestre, Segreteria tecnica.
Alcuni
Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della
strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono
la questione concernente l’obbligatorietà dell’applicazione di dispositivi di
ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con
riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è
noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere
equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con
gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per
ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.
Tali
caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi
secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 232 del codice della
strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di
armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di
recepimento nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce
di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena
applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada
espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal
momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono
quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE
alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla
96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative
alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture
di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976
(circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).
Si
conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza
ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i
veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976,
siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
Si
intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G.
e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le
disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
Il
Direttore dell’Unità di gestione
Dr. ing.
Ciro Esposito
TABELLA
271.1
INSTALLAZIONE
CINTURE DI SICUREZZA
CATEGORIA
INTERNAZIONALE M1
Veicoli posti tipo di
cintura
anteriori posteriori anteriori posteriori
Immatricolati
dal 15/6/1976 si
(16) si
(16) (15) (15)
Immatricolati
prima del1/1/1978 si ( 1) si
(16) ( 2) (15)
Immatricolati
dopo l’1/1/1978 (3) si si (16) ( 3) (15)
Omologati
dopo l’1/1/1985
(Dir. n.
81/576/CEE, 82/319/CEE) (10) si si ( 4) (
5)
Immatricolati
dopo il 26/4/1990 si si ( 6) ( 7)
Omologati
dopo l’1/10/1993
(Dir. n.
90/628//CEE) (11) si si ( 8) (
9)
Omologati
dopo l’1/10/1997
(Dir. n.
69/36/CE) (12) si si (8-14) (13-14)
(1)
Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine
con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione
anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca
iscritti negli appositi registri
(2)
Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di
ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio
con arrotolatore.
(3)
Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria
internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di
ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi
art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n.
76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni
contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo
per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei
Trasporti e della Navigazione.
(4) Posti
laterali anteriori: cinture a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo
di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio
automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti
provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali
se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della
Dir. n. 74/60/CEE).
(5)
Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di
riavvolgitore.
(6)
Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(7)
Almeno cinture di tipo addominali.
(8)
Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m
(solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II
della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m.
(9)
Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del
veicolo per l’accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m;
centrali: B, Br3, Br4m.
(10)
Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali
CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/1/1985.
(11)
Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni
parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire
dall’1/10/1993.
(12)
Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di
omologazione nazionale a partire dall’1/10/1997.
(13)
Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali
se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.
(14) Per
i posti a sedere rivolti all’indietro: B, Br3, Br4m.
(15) In
relazione al tipo di ancoraggio presente.
(16) Come
chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72,
comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza
sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti
alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin
dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si
ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 72, comma 2 lettera a)
deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.
Sintetizzando:
Della tabella
271.1 ci interessano solo le prime tre righe in quanto quelle successive
riguardano veicoli omologati o immatricolati in epoche successive all’ uscita
di produzione delle Land Rover 88 e 109; dal contenuto della tabella, delle
note in calce e dal contenuto di tutta la circolare si evince quanto segue:
L’
installazione (ed ovviamente l’utilizzo) delle cinture di sicurezza è
obbligatorio su tutti i veicoli immatricolati a partire dal 15 giugno 1976 che
abbiano gli ancoraggi fin dall’origine (sulle SIII ci sono a partire da agosto
1972 pertanto vanno montate).
Sono esentati
dall’ installazione i veicoli immatricolati prima del 1 gennaio 1978 non dotati
fin dall’ origine dei punti di ancoraggio ed i veicoli di interesse storico e
d’ epoca iscritti negli appositi registri.
Dal 1 gennaio
1978 TUTTI i veicoli immatricolati in Italia DEVONO avere gli ancoraggi per le
cinture di sicurezza, pertanto da quella data non ci sono più esenzioni.
Altro
discorso riguarda la tipologia di cintura di sicurezza da montare, ed è
specificato nella terza e quarta colonna della tabella:
Prima del 1
gennaio 1978 sono ammesse cinture a 2 punti di ancoraggio o cinture a 3 punti
di ancoraggio con o senza arrotolatore.
Dal 1 gennaio
1978 le cinture anteriori devono essere del tipo con arrotolatore (ovviamente
non quella del sedile centrale che può essere solo del tipo a 2 punti di ancoraggio).
Come
specificato dalla nota (16) l’obbligo di installazione delle cinture non
riguarda solo i veicoli di categoria M1 (autovetture), ma dev’essere applicato
a tutte le categorie di veicoli (quindi anche gli autocarri, camper, ecc.).
Un’ ultima nota
riguarda le panchette ed i sedili singoli montati nei cassoni delle 88 e delle
109 che non sono fronte marcia, anche se la Land Rover produceva gli appositi
kit, l’installazione non è obbligatoria, non ho trovato normative su internet,
ma mi è stato riferito da più fonti attendibili, una delle quali è stato un
collaudatore della MCTC in sede di conversione di una 88 da autocarro ad
autovettura. L’ obbligo su questo tipo di sedili è stato introdotto in epoca
relativamente recente, ben oltre l’uscita di produzione delle Series, ed
ovviamente non è retroattivo.
Tutte le
cinture installate ovviamente devono essere di tipo omologato, utilizzando gli
ancoraggi originali o i kit previsti dal costruttore, non sono ammesse
installazioni “fai da te” costruendo staffe o attaccando le cinture a punti
della carrozzeria che non siano quelli previsti dalla casa madre, con i
necessari rinforzi. Tutte le installazioni fatte utilizzando kit originali o
ricambi originali non richiedono omologazioni o collaudi in quanto potevano
essere presenti fin dall’ origine sul veicolo.